IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto l'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e  successive
modificazioni ed integrazioni; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modificazioni ed integrazioni; 
  Visto il decreto-legge 25 giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  6  agosto   2008,   n.   133,   recante
disposizioni  urgenti  per  lo  sviluppo,  la   semplificazione,   la
competitivita',  la  stabilizzazione  della  finanza   pubblica,   la
perequazione tributaria e successive modificazioni ed integrazioni; 
  Visto il decreto-legge 31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,  n.  122,  recante  misure
urgenti in materia di stabilizzazione della  finanza  pubblica  e  di
competitivita' economica; 
  Visto il  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito  con
modificazioni,  dalla  legge  7  agosto   2012,   n.   135,   recante
disposizioni urgenti  per  la  revisione  della  spesa  pubblica  con
invarianza dei servizi ai cittadini, nonche' misure di  rafforzamento
patrimoniale delle imprese del settore bancario; 
  Visto il decreto-legge del 31 agosto 2013 n. 101, convertito  dalla
legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante disposizioni  urgenti  per  il
perseguimento  di  obiettivi  di  razionalizzazione  nelle  pubbliche
amministrazioni; 
  Visto il decreto-legge  24  giugno  2014  n.  90,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, concernente misure
urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e  per
l'efficienza degli uffici giudiziari; 
  Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
di stabilita' 2015); 
  Visto il decreto-legge 19  giugno  2015,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n.  125,  concernente,  tra
l'altro, disposizioni urgenti in materia di enti territoriali; 
  Visto, in particolare, l'art. 66, comma 9-bis, del decreto-legge n.
112  del  2008,  come  modificato  dall'art.   14,   comma   2,   del
decreto-legge n. 95 del 2012, secondo cui per il triennio 2012-2014 i
Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili  del  fuoco  possono
procedere ad assunzioni di personale a tempo  indeterminato,  con  le
modalita' di cui al comma 10 dello stesso art. 66, nel limite  di  un
contingente di personale complessivamente corrispondente a una  spesa
pari al 20% di quella relativa al personale cessato dal servizio  nel
corso dell'anno precedente e ad un numero di unita' pari al 20% delle
unita' cessate dal servizio sempre nel corso dello  stesso  anno.  La
predetta facolta' assunzionale e' fissata nella misura del  cinquanta
per cento nell'anno 2015 e del cento per cento a decorrere  dall'anno
2016; 
  Visto l'art. 66, comma 10, del decreto-legge n. 112  del  2008,  il
quale richiama, ai fini dell'autorizzazione ad assumere, la procedura
prevista dall'art. 35, comma 4,  del  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165  e  successive  modificazioni,  previa  richiesta  delle
amministrazioni interessate,  corredata  da  analitica  dimostrazione
delle cessazioni avvenute nell'anno precedente  e  delle  conseguenti
economie  e  dall'individuazione  delle  unita'  da  assumere  e  dei
correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo; 
  Visto l'art. 3, comma 1, ultimo periodo, del  decreto-legge  n.  90
del 2014, il quale  prevede  che  "Ai  Corpi  di  polizia,  al  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco,  al  comparto  della  scuola  e  alle
universita' si applica la normativa di settore"; 
  Visto il comma 3-quater, dell'art. 3 del decreto-legge  n.  90  del
2014, il quale dispone che "I  vincitori  del  concorso  per  allievo
agente della  Polizia  di  Stato  indetto  nell'anno  2014  ai  sensi
dell'art. 2199 del codice di cui  al  decreto  legislativo  15  marzo
2010, n. 66, e successive modificazioni, sono assunti con  decorrenza
dal 1° gennaio 2015, nell'ambito delle  residue  autorizzazioni  alle
assunzioni di cui al comma 3-ter del presente articolo  e  di  quelle
gia' previste, per  l'anno  2015,  dall'art.  66,  comma  9-bis,  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito  con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni"; 
  Visto l'art. 3, comma 3-septies, del decreto-legge n. 90  del  2014
il quale dispone che "All'attuazione di  quanto  previsto  dai  commi
3-bis,  3-ter,  3-quater,  3-quinquies   e   3-sexies   si   provvede
nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e  senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; 
  Visto il comma 3-octies, dell'art. 3 del decreto-legge  n.  90  del
2014, il quale dispone che "Per garantire gli standard operativi e  i
livelli di efficienza e di efficacia del Corpo nazionale  dei  vigili
del fuoco, la dotazione organica della qualifica di vigile del  fuoco
del predetto Corpo e' incrementata di 1.030 unita';  conseguentemente
la dotazione organica del ruolo dei vigili  del  fuoco  di  cui  alla
tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217,  e
successive modificazioni, e' incrementata di 1.030 unita'"; 
  Visto il comma 3-novies, dell'art. 3 del decreto-legge  n.  90  del
2014, secondo cui "Per la copertura  dei  posti  portati  in  aumento
nella qualifica di vigile del fuoco ai sensi del comma  3-octies,  e'
autorizzata l'assunzione di 1.000  unita'  mediante  il  ricorso,  in
parti uguali, alle graduatorie di cui all'art. 8 del decreto-legge 31
agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30
ottobre 2013, n. 125, e di 30 unita'  secondo  le  modalita'  di  cui
all'art. 148 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, per  le
finalita' ivi previste"; 
  Visto l'art. 1, comma 264, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il
quale stabilisce che "Le assunzioni di personale di cui all'art.  66,
comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto  2008,  n.  133,  per  l'anno
2015, possono essere effettuate con decorrenza non  anteriore  al  1°
dicembre 2015, fatta eccezione per quelle di cui  all'art.  3,  commi
3-quater e  3-sexies,  del  decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto  2014,  n.  114,
nonche' per quelle degli allievi ufficiali e frequentatori  di  corsi
per ufficiali, degli allievi marescialli e del personale  dei  gruppi
sportivi, per un risparmio complessivo non inferiore a  27,2  milioni
di euro"; 
  Visto l'art. 16-ter, comma 4, del decreto-legge 19 giugno 2015,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125,
il quale stabilisce che "Le assunzioni autorizzate per l'anno 2015 ai
sensi dell'art. 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133, sono effettuate, in deroga a quanto disposto dall'art. 1,  comma
264, della legge  23  dicembre  2014,  n.  190,  con  decorrenza  non
anteriore  al  1°  ottobre  2015  limitatamente  ai  ruoli   iniziali
dell'Arma dei carabinieri  e  del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del
fuoco"; 
  Visto l'art. 1, comma 425, della legge n. 190 del  2014,  la  quale
prevede che la Presidenza del Consiglio dei ministri  -  Dipartimento
della Funzione Pubblica avvia, presso le amministrazioni dello Stato,
anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, le universita' e gli  enti
pubblici non economici, ivi compresi quelli di cui all'art. 70, comma
4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione  del
personale non amministrativo dei comparti sicurezza, difesa  e  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, del comparto scuola, AFAM ed enti  di
ricerca, una ricognizione dei posti da destinare alla  ricollocazione
del personale di  cui  al  comma  422,  oggetto  del  riordino  delle
funzioni di cui alla legge 7 aprile  2014  n.  56  e  interessato  ai
processi di mobilita'; 
  Visto  il  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  ed  in
particolare il  citato  art.  35,  comma  4,  secondo  periodo,  come
modificato dall'art. 3, comma 10, del decreto-legge n. 90  del  2014,
il quale dispone che "Con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri di concerto con il Ministro dell'economia  e  finanze,  sono
autorizzati  l'avvio  delle  procedure  concorsuali  e  le   relative
assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, anche  ad
ordinamento  autonomo,  delle  agenzie  e  degli  enti  pubblici  non
economici"; 
  Visto l'art. 8, della legge 7 agosto 2015, n. 124, il quale prevede
tra i principi e criteri direttivi della delega conferita al Governo,
tra l'altro, la riorganizzazione del Corpo forestale  dello  Stato  e
l'eventuale assorbimento in altra Forza di polizia; 
  Viste le  note  con  le  quali  le  amministrazioni  hanno  chiesto
l'autorizzazione ad assumere con specifica degli oneri da sostenere o
gia' sostenuti per le assunzioni autorizzate  dalla  normativa  sopra
citata,  dando  analitica  dimostrazione  delle  cessazioni  avvenute
nell'anno  2014  e  delle  risorse  finanziarie  disponibili  per  le
assunzioni relative all'anno 2015, asseverate dai  rispettive  organi
di controllo; 
  Tenuto conto di quanto previsto dalla  legge  n.  124  del  2015  e
dell'opportunita', nelle more dell'adozione dei decreti  legislativi,
di non dare seguito alla richiesta di autorizzazione a bandire  e  ad
assumere formulata dal Corpo forestale dello Stato per n. 80  allievi
agenti; 
  Considerato che le restanti richieste pervenute sono state valutate
con esito favorevole rispetto al  regime  delle  assunzioni,  nonche'
rispetto alle dotazioni organiche vigenti; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in  data
23 aprile 2014, che dispone la delega di funzioni al Ministro per  la
semplificazione e la pubblica amministrazione  On.le  dott.ssa  Maria
Anna Madia; 
  Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Autorizzazione ad indire procedure concorsuali ai sensi dell'art. 35,
  comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
  modificazioni ed integrazioni 
 
  1. Il Ministero dell'interno - Dipartimento dei  vigili  del  fuoco
del soccorso pubblico e della difesa civile e' autorizzato, ai  sensi
dell'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
ad avviare nel triennio 2015-2017 le procedure di reclutamento di cui
all'allegata Tabella A, che costituisce parte integrante del presente
provvedimento. Le assunzioni derivanti  dalle  procedure  di  cui  al
presente comma sono imputate, quanto a n. 12  unita'  di  vigili  del
fuoco da destinare al  Gruppo  sportivo  "Fiamme  rosse",  al  budget
relativo all'anno 2016 e, quanto a n. 250 unita' di vigili del fuoco,
al budget relativo all'anno 2017 e saranno autorizzate con successivi
provvedimenti.